ARTICOLO 13

1. Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:
a) della necessità di sottoporre a revisione le raccomandazioni di cui all’allegato I, parte B, punto 2;
b) dell’esperienza maturata con l’applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell’articolo 5;
c) degli sviluppi tecnologici, delle loro conseguenze pratiche e delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;
d) dei pareri scientifici, in particolare della valutazione di nuovi rischi;
e) dei criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti.
2. Possono essere concesse deroghe agli allegati I e II in particolare allo scopo di agevolare l’applicazione dell’articolo 5 per le piccole imprese secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2 tenendo conto dei relativi fattori di rischio, purché tali deroghe non compromettano il
conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
3. Gli Stati membri possono, senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, adottare, a norma dei paragrafi da 4 a 7, misure nazionali per adattare i requisiti di cui all’allegato II.
4. a) Le misure nazionali di cui al paragrafo 3 perseguono l’obiettivo di:
i) consentire l’utilizzazione ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione o distribuzione degli alimenti; o
ii) tener conto delle esigenze delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.
b) In altri casi, esse si applicano soltanto alla costruzione, allo schema e all’attrezzatura degli stabilimenti.
5. Uno Stato membro che desideri adottare misure nazionali a cui fa riferimento il paragrafo 3 invia una notifica in tal senso alla Commissione e agli altri Stati membri. Tale notifica:
a) fornisce una descrizione particolareggiata dei requisiti che il suddetto Stato membro ritiene necessario adattare e la natura di tale adattamento;
b) descrive i prodotti alimentari e gli stabilimenti interessati;
c) espone le motivazioni dell’adattamento, se del caso, fornendo anche una sintesi dell’analisi del pericolo effettuata e indicando le eventuali misure da adottare per garantire che l’adattamento non pregiudichi gli obiettivi del presente regolamento; e
d) fornisce ogni altra informazione pertinente.
6. Gli altri Stati membri dispongono di tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, per inviare osservazioni scritte alla Commissione. Qualora si tratti degli adattamenti derivanti dal paragrafo 4, lettera b), tale periodo è prorogato, su richiesta di qualsiasi Stato membro,
di quattro mesi. La Commissione può, e se riceve osservazioni scritte da uno o più Stati membri, deve consultare gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui all’articolo 14, paragrafo 1. La Commissione può decidere secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, se le misure
previste possano essere attuate previe, se necessario, le opportune modifiche. La Commissione può, se del caso, proporre misure generali a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo.
7. Uno Stato membro può adottare misure nazionali per adeguare i requisiti di cui all’allegato II soltanto:
a) in conformità di una decisione adottata ai sensi del paragrafo 6, o
b) se, un mese dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 6, la Commissione non ha provveduto a informare gli Stati membri di aver ricevuto osservazioni scritte o che intende proporre l’adozione di una decisione a norma del paragrafo 6.