ARTICOLO 2

  1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
    a) “igiene degli alimenti”, in seguito denominata “igiene”: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto;
    b) “prodotti primari”: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca.
    c) “stabilimento”: ogni unità di un’impresa del settore alimentare;
    d) “autorità competente”: l’autorità centrale di uno Stato membro incaricata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l’autorità corrispondente di un paese terzo;
    e) “equivalente”: riferito a sistemi diversi, significa capace di conseguire gli stessi obiettivi;
    f) “contaminazione”: la presenza o l’introduzione di un pericolo;
    g) “acqua potabile”: l’acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
    h) “acqua di mare pulita”: l’acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plancton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità sanitaria degli alimenti;
    i) “acqua pulita”: acqua di mare pulita e acqua dolce di qualità analoga;
    j) “confezionamento”: il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;
    k) “imballaggio”: il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;
    l) “recipiente ermeticamente chiuso”: contenitore destinato ad impedire la penetrazione al suo interno di pericoli;
    m) “trattamento”: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;
    n) “prodotti non trasformati”: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati,
    tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
    o) “prodotti trasformati”: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per
    conferire loro caratteristiche specifiche.
  2. Si applicano altresì le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002.
  3. Negli allegati del presente regolamento per “ove necessario”, “ove opportuno”, “adeguato” e “sufficiente” si intendono rispettivamente laddove risulti necessario, opportuno, adeguato o sufficiente per raggiungere gli obiettivi perseguiti dal presente regolamento.