ARTICOLO 9

1. Prima che siano elaborati manuali comunitari di corretta prassi operativa per l’igiene o per l’applicazione dei principi del sistema HACCP, la Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 14. L’obiettivo di tale consultazione è di esaminare l’utilità di tali manuali, la loro portata
e gli argomenti da trattare.
2. Quando vengono approntati manuali comunitari, la Commissione garantisce che siano elaborati e diffusi:
a) dai rappresentanti interessati dei settori dell’impresa alimentare europea, comprese le PMI, e di altre parti in causa, quali gruppi di consumatori o in consultazione con gli stessi;
b) in collaborazione con i soggetti i cui interessi possano essere sostanzialmente toccati, comprese le autorità competenti;
c) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e
d) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell’allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell’allegato I.
3. Il comitato di cui all’articolo 14 valuta i progetti di manuali comunitari al fine di garantire che:
a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 2;
b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati in tutta la Comunità; e
c) costituiscano uno strumento atto a favorire l’osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.
4. La Commissione invita periodicamente il comitato di cui all’articolo 14 a riesaminare ogni manuale comunitario elaborato a norma del presente articolo, in cooperazione con gli organismi menzionati nel paragrafo 2.
Scopo di tale riesame è garantire che i manuali rimangano praticabili e tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici.
5. I titoli e i riferimenti dei manuali comunitari approntati a norma del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C).