ARTICOLO 16

1. Entro ……….(cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento),  la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione.
2. La relazione in particolare prende in esame l’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento e valuta altresì l’opportunità e la fattibilità di prevedere l’estensione dei requisiti dell’articolo 5 agli operatori del settore alimentare impegnati nella produzione primaria e
nelle operazioni connesse elencate nell’allegato I.
3. La Commissione, se del caso, correda delle pertinenti proposte la suddetta relazione.